Allegato “A” al n. di rep.
STATUTO
“Fondazione ROSSI”
Articolo 1
Costituzione-sede-delegazioni-uffici
È costituita una Fondazione denominata “Fondazione Rossi”, con sede in Nova Milanese, Via XX Settembre n. 55.
Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di trasferire l’ubicazione della sede legale, purchè nell’ambito della Regione Lombardia.
Articolo 2
Scopi
La Fondazione non ha fini di lucro e si propone di svolgere attività di pubblica utilità e beneficenza ed in particolare:
– promuovere la costituzione di un patrimonio la cui rendita sia permanentemente destinata al finanziamento di attività di mediazione socio-culturale come:
– la valorizzazione e tutela del patrimonio di interesse artistico e storico, attraverso attività volte a migliorare la qualità della vita della comunità del territorio, volte ad innescare processi di integrazione tra distinti gruppi sociali e culturali che la costituiscono;
– la formazione storica, artistica e culturale diretta ad individui appartenenti a distinte fasce di età (da infanzia a terza età) e provenienza (cittadini di nazionalità italiana ed immigrati);
– la organizzazione di eventi socio educativi e formativi.
Articolo 3
Attività strumentali, accessorie e connesse
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, tra l’altro:
– promuovere la raccolta diretta ed indiretta di fondi da erogare – unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio – a favore di progetti ed iniziative di cui alle sopra indicate finalità;
– promuovere ed attuare forme di collaborazione ed integrazione con progetti di soggetti privati ed Enti pubblici che operano per la crescita civile, culturale e sociale del territorio;
– promuovere e sostenere iniziative volte a creare stabili fondi di dotazione destinati agli stessi suoi fini, relativamente a specifiche aree territoriali della Regione;
– promuovere una maggiore consapevolezza circa i bisogni e le potenzialità socio-culturali del territorio, anche attraverso ricerche, studi, convegni, seminari, pubblicazioni e perio-dici;
– assistere coloro che intendono donare, operando per rimuovere diffidenze ed ostacoli amministrativi e burocratici alla diffusione di una cultura della donazione, offrendo anche la possibilità di costituire al proprio interno fondi con caratteristiche e finalità specifiche, purché nei limiti dei propri scopi statutari;
– partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima nonchè, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
– gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all’art. 2;
– istituire premi e borse di studio;
– stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.
La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività strumentali a quelle statutarie, purché non incompatibili con la sua natura di Fondazione e nei limiti consentiti dalla Legge. Non è consentito svolgere attività diverse da quelle istituzionali.
Articolo 4
Vigilanza
Le Autorità competenti vigilano sull’attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.
Articolo 5
Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è composto:
– dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore o da altri Partecipanti;
– dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
– dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
– dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d’Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio.
Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito pos-sibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.
Articolo 6
Fondo di Gestione
Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:
– dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
– da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
– da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali, da altri enti pubblici, da enti privati e da privati;
– dai contributi in qualsiasi forma concessi da Partecipanti Istituzionali e da Partecipanti;
– dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
La Fondazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 7
Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario ha inizio il 1′ gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il mese di novembre il Consiglio d’Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo ed entro il 31 marzo il bilancio consuntivo di quello decorso.
Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Articolo 8
Membri della Fondazione
I membri della Fondazione si dividono in:
– Fondatore;
– Partecipanti Istituzionali e Partecipanti.
Articolo 9
Fondatore
È Fondatore della Fondazione il Signor Rossi Luigi Emanuele.
Egli potrà designare, anche per via testamentaria, la persona destinata a ricoprire la carica di Presidente della Fondazione.
Articolo 10
Partecipanti Istituzionali e Partecipanti
Possono divenire Partecipanti Istituzionali le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che si impegnino a contribuire su base pluriennale al Fondo di dotazione ed al Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio d’Amministrazione stesso.
Possono ottenere la qualifica di “Partecipanti” le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d’Amministrazione ovvero con un’attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali.
Il Consiglio d’Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.
I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell’ambito delle attività della Fondazione.
La qualifica di Partecipante Istituzionale e di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.
I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio d’Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri e con il voto favorevole del Fondatore.
Tutte le categorie di Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del regolamento.
Articolo 11
Esclusione e recesso
Il Consiglio d’Amministrazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l’esclusione di Partecipanti Istituzionali e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
– inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti dovuti;
– condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all’art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
– comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
– estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
– apertura di procedure di liquidazione;
– fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
Il Fondatore non potrà in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.
Articolo 12
Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
– il Consiglio d’Amministrazione;
– il Presidente della Fondazione;
– il Revisore dei Conti.
Articolo 13
Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 membri.
Il Consiglio di Amministrazione è nominato in prima istanza dal fondatore.
Successivamente il Consiglio è nominato dal Fondatore e, alla sua morte, dai suoi eredi.
Alla morte del fondatore il Presidente verrà designato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri, nominati ai sensi dei commi precedenti, salvo il disposto dell’art. 9.
I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.
Essi scadono con l’insediamento del nuovo Consiglio.
Articolo 14
Decadenza e esclusione
I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate.
Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:
” il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
” l’aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all’immagine della Fondazione;
” il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.
Articolo 15
Poteri
Al Consiglio di Amministrazione spetta:
a) di eleggere il Presidente, salvo quanto disposto dall’art. 9, e uno o due Vice Presidenti;
b) di deliberare sulla costituzione e sulla composizione di eventuali commissioni composte anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione;
c) di deliberare con il voto favorevole a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica eventuali modifiche dello statuto;
d) di redigere ed approvare entro il mese di novembre dell’anno in corso il bilancio preventivo ed entro il mese di marzo dell’anno successivo il bilancio consuntivo;
e) di stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
f) di stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
g) di deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà, per questi ultimi, di delega al Presidente;
h) di approvare eventuali regolamenti interni;
i) nominare il Revisore dei Conti;
j) di deliberare l’estinzione dell’ente e la devoluzione del patrimonio nelle forme previste dall’art. 20;
l) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.
Articolo 16
Adunanze
Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l’invio dell’ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni trimestre e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.
Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante l’invito, ai membri del Consiglio e del Collegio dei Revisori, a mezzo lettera raccomandata, telefax o posta elettronica da recapitarsi agli interessati almeno cinque giorni prima dell’adunanza o in casi d’urgenza mediante telegramma, telefax o posta elettronica da recapitarsi agli interessati almeno ventiquattr’ore prima.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.
Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere pre-se a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Articolo 17
Presidente della Fondazione
In assenza della designazione prevista dall’art. 9 del presente Statuto, il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri ai sensi dell’art. 13.
Il Presidente della Fondazione è altresì Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.
Il Presidente:
a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
b) cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
c) firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l’osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
d) adotta in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendo-lo a ratifica dell’organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione.
Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
Articolo 18
Revisore dei Conti
Il Revisore dei Conti è nominato dal Fondatore ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili. Il Revisore dei Conti è organo consultivo contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
Il Revisore dei Conti può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d’Amministrazione.
Il Revisore dei Conti resta in carica sino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.
Alla scadenza, dopo la scomparsa del Fondatore, il Revisore dei Conti sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 15 del presente Statuto.
Articolo 19
Libri Verbali
I verbali delle deliberazioni del Consiglio devono essere trascritti a cura del verbalizzatore su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente.
I verbali del Revisore dei Conti devono essere trascritti su apposito registro.
Articolo 20
Scioglimento
In caso di estinzione, per qualunque causa, il patrimonio della Fondazione verrà devoluto al Comune di Nova Milanese, salvo diversa destinazione imposta per legge.
I beni affidati in concessione d’uso alla Fondazione, all’atto dello scioglimento della stessa, tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.
Articolo 21
Clausola di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.